Dal 16 luglio il Superbonus al 110% per l’edilizia è legge. Il senato ha infatti approvato la conversione in legge del DL 34/2020, meglio conosciuto come “Decreto Rilancio” che si propone come obiettivo migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile. Coloro che vorranno realizzare lavori tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 potranno usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute oppure trasformare il bonus in credito di imposta, usufruendo subito dello sconto fiscale. Vengono così confermati i punti cardine del decreto, ma con qualche novità. Vediamo insieme quali.
I beneficiari
Si allarga la platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni. Decade infatti il vincolo che limitava l’accesso al bonus per i soli lavori sull’abitazione principale, rendendo così detraibili anche i lavori sulle seconde case. Restano escluse le abitazioni signorili, ville e castelli che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Ma rientrano ora anche nuove categorie. Riassumiamo in punti i possibili fruitori:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- i condomìni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Lavori e tetti massimi di spesa
Gli interventi che danno accesso al bonus, possono essere suddivisi in tre categorie che abbiamo descritto nel nostro precedente articolo “Superbonus 110%: ecco gli incentivi del Decreto Rilancio”. La condizione imprescindibile per ottenere l’agevolazione è il significativo miglioramento delle prestazioni energetiche della casa, ovvero l’aumento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare tramite APE. Vediamo di seguito le categorie di lavori detraibili e i tetti massimi di spesa corrispondenti:
Cappotto termico
La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro. Il superbonus è riconosciuto anche se gli interventi per l’efficientamento energetico sono eseguiti attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Le categorie di lavori appena esposti sono i cosiddetti “trainanti” che trascinano nel bonus al 110% anche altri lavori di efficientamento energetico detti “trainati”. Questi lavori (come per esempio l’installazione di pannelli solari o di finestre termoisolanti o di tende da sole con capacità di schermatura certificata ed espressa in Gtot da 0 a 4) se eseguiti congiuntamente ai primi godranno anch’essi del bonus.
Adempimenti
Data la portata della manovra, la legge prevede che vengano prodotti documenti attestanti il reale miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e la congruità delle spese sostenute rilasciati da professionisti certificati. Nello specifico si dovrà:
- richiedere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima di effettuare i lavori;
- una volta eseguiti gli interventi di miglioramento energetico, acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la congruità delle spese;
- acquisire il nuovo Attestato di Prestazione Energetica a comprova del miglioramento della classe energetica;
- inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA.
I massimali specifici di costo verranno annunciati con apposito decreto del Mise, che servirà di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese. In attesa di questo provvedimento si prenderanno in considerazione i prezzari predisposti dalle Regioni, i listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, i prezzi correnti di mercato nelle zone di riferimento.
Detrazione fiscale, sconto in fattura e cessione del credito
La legge prevede modalità differenti per usufruire dell’agevolazione.
- Superbonus: detrazione fiscale del 110% spalmata in 5 anni;
- Sconto in fattura: un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari;
- Cessione del credito: il contribuente può cedere il proprio credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.
Le modalità operative per usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito sono ancora in via di definizione, ma verranno presto rese note dall’Agenzia delle Entrate.
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