Importanti novità per il mondo dell’edilizia. Sono in arrivo incentivi per avviare lavori di efficientamento energetico tra luglio 2020 e dicembre 2021. Il superbonus del 110% sarà riconosciuto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La manovra, contenuta nel Decreto Rilancio del 19 Maggio, ha come obiettivo quello di favorire la ripresa dell’edilizia, bloccata come tante altre attività dell’emergenza sanitaria. Quali sono nello specifico i lavori che danno accesso al bonus? Vediamoli!
Lavori che danno accesso al bonus
L’ art 119 del Decreto Rilancio prevede “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine per ricarica di veicoli elettrici” per i seguenti lavori:
- interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La spesa massima prevista è pari a 60.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (caldaie ad alta efficienza).
Lavori cumulabili
I lavori per la coibentazione termica sono cumulabili con quelli per l’installazione di caldaie e sistemi centralizzati per riscaldamento e raffrescamento. Il tetto massimo di spesa agevolabile sarà dunque la somma di 60.000 + 30.000 euro, importi rispettivamente relativi al massimo di spesa ammissibile per il cappotto termico e i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Il decreto impone tuttavia alcune condizioni per accedere al bonus: bisogna garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il miglioramento con due classi energetiche, è necessario dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta.
Lavori accessori
Gli interventi previsti dal Decreto Rilancio per beneficiare del bonus al 110% non includono i lavori dell’ecobonus varato dalla Legge di Bilancio del 30/12/2019, con aliquote che variano dal 50 al 75%. Per esempio, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi sarà possibile richiedere la detrazione fiscale pari al 50% prevista dall’ecobonus, ma non il bonus al 110% . Tuttavia, se la sostituzione degli infissi viene eseguita congiuntamente ai lavori delle categorie previste nel nuovo decreto, rientrerà nella nuova agevolazione.
Ecco alcuni esempi di lavori per i quali si potrà beneficiare del super bonus se effettuati contestualmente a quelli di efficientamento energetico previsti nel nuovo decreto:
- montaggio di pannelli solari
- montaggio di accumulatori di energia
- interventi previsti dal vecchio ecobonus (es. cambio infissi. Per sapere di più leggi l’articolo Bonus Casa 2020: tutte le agevolazioni per chi vuole ristrutturare)
- realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche
Chi può accedere al bonus
I beneficiari del bonus vengono indicati nel comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio:
- i condomini;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in unità immobiliari;
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
A questo elenco bisogna però abbinare una serie di considerazioni che limita (e di fatto esclude) alcuni dei soggetti indicati come beneficiari. La norma prevede infatti gli sgravi per unità indipendenti purché siano abitazioni principali, escludendo dal bonus le seconde case indipendenti (per le quali è però previsto il vecchio ecobonus già in vigore). Rientrano nei casi agevolabili invece le seconde case in condominio.
Le seconde case indipendenti non sono tuttavia del tutto escluse dal super bonus al 110%; vi potranno infatti accedere per lavori di adeguamento sismico che danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
Il bonus, come detto in precedenza, sarà fruibile come detrazione fiscale nella misura del 110% per spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa è possibile richiedere la cessione del credito o lo sconto diretto in fattura.
Perché aderire al nuovo bonus
Avere una casa con un buon livello di risparmio energetico significa avere la possibilità di vivere in un ambiente interno sano e sicuro, a basso impatto ambientale. Questo permette di creare le condizioni ideali per ridurre il consumo di energia, con un beneficio nel lungo termine. Un altro vantaggio? L’aumento del rendimento energetico produce un incremento del valore commerciale dell’abitazione. Usufruire del bonus vi permetterà di migliorare le condizioni energetiche e di abitabilità della vostra casa con un notevole vantaggio economico. Volete saperne di più? Contattaci per avere maggiori informazioni sui lavori e sul nuovo superbonus.